Il trattamento di Disoccupazione – La NASPI

Definizione

La Naspi (“Nuova assicurazione sociale per l’impiego”) è il nome del trattamento di disoccupazione che spetta ai lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Fonte normativa

Decreto Legislativo 22/2015.

Beneficiari

Tutti i lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti sotto indicati, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni, nonché degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato.

Requisiti

  • Stato di disoccupazione involontario: i lavoratori disoccupati debbono dichiarare in forma telematica la propria immediata disponibilità al lavoro ed alle misure di politica attiva del lavoro, attraverso la firma della DID. Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, tali soggetti sono tenuti a contattare i Centri per l’Impiego entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della DID per la stipula di un patto di servizio personalizzato. Esempi di eventi che determinano il diritto alla NASPI: fine contratto, fine apprendistato, licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cessazione dell’attività, soppressione delle mansioni, ecc.), ma anche:
    • licenziamento disciplinare;
    • risoluzione consensuale avvenuta in sede protetta, ovvero presso l’Ispettorato del Lavoro;
    • dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie nei luoghi di lavoro, ecc);
    • dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio);

 

  •  13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti: si considerano utili i periodi di lavoro, svolti eventualmente anche in Paesi comunitari e convenzionati, i periodi di maternità e quelli in cui vi sia stata assenza per malattia del figlio. Non sono invece utili, ad esempio, periodi di assenza per malattia e infortunio in assenza di integrazione da parte del datore di lavoro;

 

  • 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti: nel caso in cui vi siano stati periodi di assenza per eventi tutelati (quali, ad esempio, malattia, infortunio, maternità obbligatoria), si estenderà il periodo di 12 mesi, per una durata pari a quella dell’evento occorso, al fine di ricercare il requisito delle 30 giornate nel periodo più ampio.

Misura

Il calcolo è il seguente:

Retribuzione imponibile degli ultimi 4 anni / totale settimane di contribuzione x 4,33.

L’indennità sarà pari al 75% di tale importo. Se la retribuzione imponibile, però, supera un importo stabilito annualmente dall’INPS, l’indennità sarà così determinata:

il 75% dell’importo stabilito dall’Inps + 25% della differenza tra la retribuzione e il predetto importo.

L’indennità mensile non può in ogni caso superare il massimale stabilito annualmente dall’INPS.

L’indennità si riduce del 3% ogni mese a partire dal 1° giorno del 4° mese di fruizione.

Durata

L’indennità viene erogata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, per un massimo quindi di 24 mesi.

Domanda

La domanda deve essere presentata telematicamente entro il termine di decadenza di 68 giorni, termine che decorre, per la generalità dei casi, dalla cessazione del rapporto di lavoro. Valgono regole diverse se, in tale arco di tempo, intervengono eventi quali, ad esempio, la malattia, la maternità oppure se il lavoratore percepisce l’indennità di mancato preavviso.

Decorrenza

L’indennità, nella generalità dei casi, spetta:

  • a decorrere dall’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto, se la domanda viene presentata entro l’8° giorno dalla cessazione;
  • a decorrere dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda, se quest’ultima viene presentata dopo l’8° giorno dalla cessazione.

Cumulabilità con rapporto di lavoro

Attività di lavoro autonomo

Il lavoratore che percepisce la NASPI può svolgere attività di lavoro autonomo:

  • se il reddito annuale derivante da lavoro autonomo non supera i 4.800,00 euro;
  • se comunica all’INPS entro un mese dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto;
  • tenendo conto che l’indennità si riduce dell’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termine il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

Attività di lavoro subordinato

La NASPI di un soggetto che instaura un rapporto di lavoro subordinato subirà le seguenti conseguenze:

  • decadenza, se il soggetto instaura un rapporto di lavoro di durata superiore a 6 mesi, dal quale percepisce un reddito superiore a 8.000,00 euro;
  • sospensione d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro, se il soggetto instaura un rapporto di lavoro di durata fino a 6 mesi, dal quale percepisce un reddito superiore a 8.000,00 euro;
  • riduzione, se il lavoratore ricava dal rapporto di lavoro un reddito inferiore a 8.000,00 euro, a condizione che egli comunichi all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo presunto e che il datore di lavoro sia diverso da quello con cui è cessato il rapporto che ha determinato il diritto alla NASPI; l’indennità si riduce di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapporto al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termine il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

Attività resa con le prestazioni occasionali

La NASPI è interamente cumulabile con il reddito derivante dalle prestazioni occasionali. Per maggiori informazioni su tale tipologia di rapporto di lavoro CLICCA QUI.

Incentivo all’autoimprenditorialità

Il soggetto che intende avviare un’attività di lavoro autonomo o un’attività in forma di impresa individuale può richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato.

A pena di decadenza, la domanda deve essere presentata in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma.

Sanzioni per il lavoratore

Il percettore di NASPI è tenuto a presentarsi alle convocazioni del Centro per l’Impiego volte a favorire l’occupazione dei disoccupati. La mancata presentazione sarà sanzionata, dapprima, con una decurtazione della NASPI, mentre tale comportamento, in caso di recidiva, determinerà la decadenza dalla prestazione.

Inoltre, il percettore di NASPI è tenuto, pena la sua decadenza, ad accettare un’offerta di lavoro congrua. Nella tabella che segue riportiamo le caratteristiche che deve avere l’offerta di lavoro congrua, precisando che i suoi requisiti variano a seconda della durata dello stato di disoccupazione:

DURATA DELLA DISOCCUPAZIONE Fino a 6 mesi Da 6 a 12 mesi Oltre 12 mesi
COERENZA PROFESSIONALE Aderenza settore economico professionale individuato nel patto di servizio Aderenza settore economico professionale contiguo a quelli del patto di servizio Altri settori economici professionali
DISTANZA DAL DOMICILIO 50 km / 80 min. 50 km / 80 min. 80 km / 100 min.
RETRIBUZIONE Maggiore del 20% dell’indennità percepita Maggiore del 20% dell’indennità percepita Maggiore del 20% dell’indennità percepita

Percettori di Naspi in un Paese UE

Con una recente circolare (177/2017), l’INPS ha comunicato che i soggetti percettori di NASPI possono recarsi in un Paese dell’Unione Europa “esportando” la propria prestazione previdenziale senza l’assoggettamento al regime di condizionalità sopra esposto, per la durata di 3 mesi.

Dal 4° mese, i percettori di Naspi potranno continuare a percepire l’indennità ma torneranno operativi i meccanismi di condizionalità della Naspi, e le sanzioni connesse, vigenti nello Stato Italiano.

Assunzione di soggetti che percepiscono la NASPI

Al fine di favorire l’assunzione di percettori di NASPI, la Legge 92/2012 ha previsto un incentivo economico per le aziende che assumano a tempo indeterminato ed a tempo pieno tali soggetti.

L’incentivo consiste in un contributo pari al 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

L’importo viene corrisposto sotto forma di contributo mensile e spetta solamente per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al medesimo lavoratore.