La disciplina della Prestazioni Occasionali dopo le modifiche del Decreto Dignità
Definizione
Per prestazioni occasionali, si intendono le attività lavorative che, nel corso di un anno civile (01/01 – 31/12), non superano i seguenti limiti:
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.00,00 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo non superiore a 5.000,00 euro ( N.B. si computano al 75% i compensi erogati a pensionati, disoccupati, giovani studenti e percettori di prestazioni integrative del salario, di redditi di inclusione e altre prestazioni similari);
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500,00 euro (ad eccezione degli steward, i quali possono percepire dal medesimo utilizzatore compensi di importo non superiore a 5.000,00 euro).
Facciamo un esempio.
Rispetta i limiti economici l’utilizzatore che eroga:
- 2.500,00 euro netti ad un prestatore disoccupato (il cui compenso si considera pari a 1.875,00 euro, ovvero il 75% di 2.500,00 euro);
- 2.500,00 euro netti ad un prestatore non rientrante in una delle tipologie sopra indicate;
- 500,00 euro netti ad un prestatore non rientrante in una delle tipologie sopra indicate.
L’utilizzatore, infatti, rispetta il limite dei 5.000,00 euro (4.875,00 euro), riferito a tutti i prestatori, sia il limite dei 2.500,00 euro, riferito a ciascun prestatore.
Novità decreto dignità: i prestatori di lavoro rientranti nelle categorie per le quali i compensi si computano nella misura del 75% sono tenuti ad autocertificare telematicamente la loro condizione.
Circolare Inps 103/2018: fino al 31/12/2018, in assenza di autodichiarazione da parte del prestatore, al fine di consentire il graduale aggiornamento delle dichiarazioni sulla piattaforma telematica, sarà possibile inviare sino a 2 dichiarazioni, qualora sia già stata presentata nel corso del 2018, per il medesimo prestatore, una dichiarazione di appartenenza ad una delle categorie di cui sopra.
Fonti
- 54-bis del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, modificato, a decorrere dal 12 agosto 2018, dall’Art. 2-bis del Decreto Dignità (Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96);
- Circolare Inps 103/2018
Diritti del prestatore
- Tutela previdenziale per invalidità, vecchiaia e superstiti (iscrizione gestione separata);
- Tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro;
- Riposo giornaliero, pause e riposi settimanali;
- Salute e sicurezza sul lavoro;
- Compensi esenti fiscalmente, non incidono sullo stato di disoccupato e computabili per il permesso di soggiorno.
Divieti generali di utilizzo
Non è possibile acquisire prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Funzionamento generale
La piattaforma telematica Inps è il luogo virtuale ove avviene la maggior parte delle operazioni relative alle prestazioni occasionali, ovvero:
- registrazione dei soggetti ed eventuale autocertificazione della propria condizione;
- alimentazione del portafoglio elettronico degli utilizzatori;
- comunicazione di utilizzazione delle prestazioni, una volta confermate le quali l’Inps provvede al pagamento del prestatore e all’accredito dei contributi.
Due tipologie di prestazioni occasionali: il Libretto Famiglia e il contratto di prestazione occasionale
Libretto Famiglia | Contratto di prestazione occasionale | |
Utilizzatori | Persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, e società sportive per “steward” | Gli altri utilizzatori, compresi i condomini |
Ambito | – piccoli lavori domestici (giardinaggio, pulizia, manutenzione, ecc);
– assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; – insegnamento privato supplementare. Possibile utilizzo del sussidio erogato in sostituzione del congedo parentale. |
Divieti:
– utilizzatori con più di 5* lavoratori a tempo indeterminato (Novità decreto dignità: alberghi e strutture operanti nel turismo possono assumere lavoratori rientranti nelle categorie di lavoratori sopra esposte, se i lavoratori a tempo indeterminato non superano le 8* unità); – settore agricolo, a meno che non siano lavoratori delle categorie indicate e che non risultano iscritti, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli (necessaria autocertificazione, Novità decreto); – nei settori dell’edilizia, escavazione e similari; – negli appalti. |
Acquisto | Sulla piattaforma telematica o presso uffici postali. Il pagamento può avvenire tramite F24 o carta bancaria. | Sulla piattaforma telematica: il pagamento può avvenire tramite F24 o carta bancaria. |
Compenso | Valore nominale di 10 euro (lordi) per prestazioni di durata non superiore ad un’ora. Il compenso netto è pari a 8 euro ad ora. | Minimo: 9 euro l’ora, nel settore agricolo il minimo è previsto dal CCNL; se la prestazione non supera le 4 ore giornaliere, il compenso minimo è di 36 euro, ferma restando la particolarità retributiva del settore agricolo; (Novità decreto dignità: nel settore agricolo, le quattro ore consecutive si riferiscono all’arco temporale di cui sotto). Il costo orario complessivo per il committente è pari a 12,41 euro l’ora. |
Comunicazione | – tramite la piattaforma telematica;
– entro giorno 3 del mese successivo; – dati della prestazione (dati del prestatore, compenso, durata e luogo); – il lavoratore ne riceve notifica. |
– tramite la piattaforma telematica;
– almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione; – dati della prestazione, come il luogo e l’oggetto delle prestazione. (Novità decreto dignità: nel settore agricolo, del turismo e per gli enti locali, non si indica l’ora di inizio e di termine, ma il monte orario presunto con riferimento ad un arco temporale di durata non superiore a 10 giorni); – il lavoratore ne riceve notifica. |
Revoca | Entro 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. | |
Intermediari | – Il Consulente del Lavoro è abilitato a svolgere le operazioni, dietro delega richiedibile sul sito dell’Inps;
– i Patronati possono svolgere esclusivamente gli adempimenti relativi al Libretto Famiglia e la registrazione del prestatore impiegato con il contratto di prestazione occasionale. |
– Il Consulente del Lavoro è abilitato a svolgere le operazioni, dietro delega richiedibile sul sito dell’Inps (se non gestisce già il personale dipendente della società);
– Novità decreto dignità: il Consulente del Lavoro può versare, per conto dell’utilizzatore, le somme per retribuire le prestazioni. La circolare Inps 103/2018 ha precisato che diramerà istruzioni per rendere operativa tale previsione. |
* Il calcolo dei 5/8 lavoratori a tempo indeterminato, avviene secondo il calcolo precisato dalla circolare 107/2017: “il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Ad esempio, se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente).”
Pagamento dei compensi
All’atto della registrazione, il prestatore può scegliere una delle seguenti modalità di pagamento:
- bonifico bancario: entro il giorno 15 del mese successivo;
- in mancanza dei dati bancari: bonifico domiciliato da riscuotere presso le Poste;
- mandato unico di pagamento da riscuotere presso le Poste: decorsi 15 giorni dal momento in cui la dichiarazione relativa alla prestazione lavorativa è divenuta irrevocabile (Novità decreto dignità).
Sanzioni
All’atto della registrazione, il prestatore può scegliere una delle seguenti modalità di pagamento:
- superamento del limite dei 2.500,00 € o superamento 280 ore di durata della prestazione nell’arco dello stesso anno civile -> rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato (nel settore agricolo il limite di durata è dato dal rapporto tra i 2.500,00 € e la retribuzione oraria del CCNL);
- violazione dell’obbligo di comunicazione -> sanzione amministrativa di una somma da euro 500 a 2.500,00 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulti accertata la violazione;
- mancato rispetto dei divieti specifici previsti per il contratto di prestazione occasionale -> sanzione amministrativa salvo che, Novità decreto dignità, la violazione dell’imprenditore agricolo non derivi da informazioni non veritiere rese dal prestatore sulla piattaforma telematica.
Particolarità delle Pubbliche Amministrazioni
- possibile ricorso solamente per esigenze temporanee ed eccezionali;
- il superamento del limite dei 2.500,00 euro non determina la trasformazione della prestazione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.